Art. 20.
(Proposizione del ricorso).

      1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 16.
      2. La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione; in difetto, il ricorso si intende proposto al momento della ricezione.
      3. È ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, anche non connessi, come previsto dall'articolo 104, primo comma, del codice di procedura civile. È ammissibile il ricorso congiunto proposto da più soggetti avverso un medesimo atto impositivo o più atti impositivi tra loro intimamente connessi.